Art. 2.
(Istituzione del registro dei gestori).

      1. È istituito il registro dei gestori di apparecchi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità e di apparecchi del medesimo tipo che consentono vincite di qualsiasi natura, di seguito denominato «registro».
      2. Hanno l'obbligo di iscriversi al registro i gestori come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera d).
      3. Il registro è tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), che autorizza o rigetta le domande di iscrizione.
      4. L'AAMS deve esprimersi entro due mesi dalla data di ricezione delle domande di iscrizione al registro complete della documentazione di cui al comma 5.
      5. L'accoglimento delle domande di iscrizione al registro è subordinato alla presentazione da parte dell'istante dei seguenti documenti:

          a) certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e

 

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agricoltura competente per territorio, da cui risulta l'iscrizione del richiedente;

          b) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per gli amministratori delle persone giuridiche e per le persone fisiche richiedenti;

          c) dichiarazione del numero e della ubicazione dei videogiochi eventualmente già operanti previa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

          d) copia autentica degli atti da cui risulta che il richiedente ha in corso rapporti con gli esercenti presso cui sono installati i videogiochi già operanti previa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

          e) dimostrazione della disponibilità diretta, o tramite contratto di assistenza, di un laboratorio tecnologicamente attrezzato allo svolgimento dell'attività di installazione e di manutenzione dei videogiochi;

          f) dichiarazione del richiedente attestante la disponibilità di almeno un veicolo idoneo al trasporto di videogiochi;

          g) fideiussione a prima richiesta rilasciata da primaria azienda di credito per la durata di quattro anni per un importo di 50.000 euro.

      6. Ogni gestore regolarmente iscritto al registro è identificato da un numero personale identificativo (PIN), ai fini del riconoscimento anche per via telematica e dell'accesso all'area riservata dal sito dell'AAMS.